Prorogato il regime sanzionatorio fino al 15 luglio 2017 con l’ultima ordinanza del ministero della Salute sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. L’obiettivo del provvedimento resta quello di contrastare il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente di sostanze tossiche e di veleni, mediante una efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati quali i sindaci, le aziende sanitarie locali, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i veterinari e il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento.
E’ viatato utilizzare/miscelare/ disperdere qualsiasi sostanza o alimento pericoloso per l’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente, inoltre l’ordinanza ministeriale reca disposizioni sulle operazioni di derattizzazione/disinfestazione, che devono essere effettuate da imprese specializzate con modalità tali da non nuocere alle persone e alle specie animali non bersaglio e segnalate tramite cartelli di avviso esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
– gli avvisi devono riportare l’indicazione di pericolo per la presenza di veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento di derattizzazione/disinfestazione, la durata del trattamento stesso e l’indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti;
– il responsabile del trattamento al termine delle operazioni deve bonificare l’area mediante il ritiro delle esche inutilizzate e delle carcasse dei ratti e deve smaltire il tutto secondo le norme in materia di rifiuti pericolosi.
L’ordinanza evidenzia le misure cautelative azionabili per gli animali non bersaglio nel momento in cui perviene al sindaco, all’azienda sanitaria locale e all’istituto zooprofilattico sperimentale la diagnosi del medico veterinario di «sospetto avvelenamento di specie animale o selvatica».
Rientra, invece, nei compiti della Asl inviare all’istituto zooprofilattico le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici da essi prelevati e la diagnosi di sospetto avvelenamento, tenendo presente che a eseguire tale adempimento possono essere autorizzati il medico veterinario o il proprietario dell’animale.
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